giudiziariagiudiziariaTribunale di ROMAESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARIESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 8015622018CustodeIvg di roma srlPRCFNC50L27A241Tpvp@visiteivgroma.it0683751500falsetrueDelegato alla venditaDaniloNapoliNPLDNL69L29D086Vtruefalse2135643LOTTO UNICOIMMOBILIIMMOBILE RESIDENZIALEVia Michele Mercati, 42, 00197 Roma RM, Italia00197RomaRomaLazioItaliaQuota pari a 1/1 del diritto di proprietà di porzione di fabbricato condominiale sito in Comune di Roma, quartiere Pinciano, Via Michele Mercati n. 42, e precisamente:
- unità immobiliare ad uso civile abitazione posta ai piani 2 – S1, contraddistinta con l’int. 6, catastalmente composta da: ingresso, ripostiglio, disimpegni, tre camere, bagno, cucina, lavanderia e un balcone;
- con annessa cantina al piano S1 priva di numerazione
2780171IMMOBILE RESIDENZIALEABITAZIONE DI TIPO CIVILEVia Michele Mercati, 42, 00197 Roma RM, Italia00197RomaRomaLazioItaliaQuota pari a 1/1 del diritto di proprietà di porzione di fabbricato condominiale sito in Comune di Roma, quartiere Pinciano, Via Michele Mercati n. 42, e precisamente:
- unità immobiliare ad uso civile abitazione posta ai piani 2 – S1, contraddistinta con l’int. 6, catastalmente composta da: ingresso, ripostiglio, disimpegni, tre camere, bagno, cucina, lavanderia e un balcone;
- con annessa cantina al piano S1 priva di numerazione.
A confine con: appartamento int. 7, appartamento int. 8, distacchi per più lati, salvi altri e diversi confini (l’appartamento); corridoio di accesso, cantine proprietà di terzi per due lati, salvi altri e diversi confini (la cantina).
Il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 546, part. 174, sub. 7, via Michele Mercati n. 42 int. 6 piano 2 –S1, z.c. 3, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, r.c. € 1.745,62.
Il fabbricato di cui fa parte il bene sopra descritto è stato edificato in forza di progetto n. 22468 del 1948 e successiva licenza edilizia n. 13968 del 11/11/1948.
Non è stato reperito il certificato di agibilità.
Lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria catastale, ma non al progetto assentito oltre citato per le seguenti sostanziali difformità urbanistiche:
- modifica generica di alcuni muri di tamponatura con spostamento di alcuni vani finestra;
- balconi realizzati in minore consistenza;
- corpo scala di forma differente e di maggiori dimensioni;
- ingresso di forma differente e di maggiori dimensioni
- diversa distribuzione degli spazi interni
modifiche eseguite presumibilmente in corso d’opera.
Le suddette difformità urbanistiche, implicando una evidente difformità dell’immobile (es. balcone realizzato con minore consistenza e corpo scala di forma differente e di maggiori dimensioni), salva diversa valutazione degli organi preposti, potranno essere regolarizzate mediante SCIA in accertamento di conformità ad un costo non preventivamente quantificabile e di cui si è tenuto conto nella stima del bene, salva verifica della doppia conformità strutturale, quest’ultima non appurata dall’esperto stimatore in quanto trattasi di accertamento da estendere presumibilmente all’intero fabbricato.
Non è, comunque, possibile escludere che l'Amministrazione, previo necessario e doveroso accertamento esteso all'intero organismo edilizio, e all'esito di indagini e verifiche specialistiche sulle strutture, contesti la realizzazione di opere costituenti "VARIAZIONI ESSENZIALI" (art. 32 D.P.R. 380/2001 e art. 17 L.R. 15/2008) al progetto originario e pertanto sanzionabili, ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001 e dell'art. 15 L.R. 15/2008.
Destinazione urbanistica, eventuali vincoli, stato d’uso e beni comuni, oneri e arretrati condominiali, formalità pregiudizievoli come in perizia.
Gli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento non sono attestati di conformità.
Non è stato possibile redigere l’Ape.
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti.
Il bene è nella disponibilità del debitore che vi abita. Verrà liberato con il decreto di trasferimento
2024-12-12T10:00:00SENZA INCANTOASINCRONA TELEMATICAN.A.590.000,00442.500,0020.000,002024-12-11T23:59:00sito pubblicitahttps://www.asteannunci.ithttps://www.asteannunci.itsito pubblicitahttps://www.fallcoaste.ithttps://www.fallcoaste.itgestore delle venditehttps://www.garavirtuale.ithttps://www.garavirtuale.itsito pubblicitahttps://www.astegiudiziarie.ithttps://www.astegiudiziarie.it2024-09-09
Quota pari a 1/1 del diritto di proprietà di porzione di fabbricato condominiale sito in Comune di Roma, quartiere Pinciano, Via Michele Mercati n. 42, e precisamente:
- unità immobiliare ad uso civile abitazione posta ai piani 2 – S1, contraddistinta con l’int. 6, catastalmente composta da: ingresso, ripostiglio, disimpegni, tre camere, bagno, cucina, lavanderia e un balcone;
- con annessa cantina al piano S1 priva di numerazione.
A confine con: appartamento int. 7, appartamento int. 8, distacchi per più lati, salvi altri e diversi confini (l’appartamento); corridoio di accesso, cantine proprietà di terzi per due lati, salvi altri e diversi confini (la cantina).
Il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 546, part. 174, sub. 7, via Michele Mercati n. 42 int. 6 piano 2 –S1, z.c. 3, cat. A/2, cl. 3, vani 6,5, r.c. € 1.745,62.
Il fabbricato di cui fa parte il bene sopra descritto è stato edificato in forza di progetto n. 22468 del 1948 e successiva licenza edilizia n. 13968 del 11/11/1948.
Non è stato reperito il certificato di agibilità.
Lo stato dei luoghi è conforme alla planimetria catastale, ma non al progetto assentito oltre citato per le seguenti sostanziali difformità urbanistiche:
- modifica generica di alcuni muri di tamponatura con spostamento di alcuni vani finestra;
- balconi realizzati in minore consistenza;
- corpo scala di forma differente e di maggiori dimensioni;
- ingresso di forma differente e di maggiori dimensioni
- diversa distribuzione degli spazi interni
modifiche eseguite presumibilmente in corso d’opera.
Le suddette difformità urbanistiche, implicando una evidente difformità dell’immobile (es. balcone realizzato con minore consistenza e corpo scala di forma differente e di maggiori dimensioni), salva diversa valutazione degli organi preposti, potranno essere regolarizzate mediante SCIA in accertamento di conformità ad un costo non preventivamente quantificabile e di cui si è tenuto conto nella stima del bene, salva verifica della doppia conformità strutturale, quest’ultima non appurata dall’esperto stimatore in quanto trattasi di accertamento da estendere presumibilmente all’intero fabbricato.
Non è, comunque, possibile escludere che l'Amministrazione, previo necessario e doveroso accertamento esteso all'intero organismo edilizio, e all'esito di indagini e verifiche specialistiche sulle strutture, contesti la realizzazione di opere costituenti "VARIAZIONI ESSENZIALI" (art. 32 D.P.R. 380/2001 e art. 17 L.R. 15/2008) al progetto originario e pertanto sanzionabili, ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001 e dell'art. 15 L.R. 15/2008.
Destinazione urbanistica, eventuali vincoli, stato d’uso e beni comuni, oneri e arretrati condominiali, formalità pregiudizievoli come in perizia.
Gli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento non sono attestati di conformità.
Non è stato possibile redigere l’Ape.
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale in atti.
Il bene è nella disponibilità del debitore che vi abita. Verrà liberato con il decreto di trasferimento
Indirizzo
Via Michele Mercati, 42, 00197 Roma RM, Italia
Provincia
Roma
Comune
Roma
Regione
Lazio
Nazione
Italia
Dati sulla procedura
Tribunale
Roma
Procedura nr
1562/2018
Rito
Esecuzioni Immobiliari post legge 14 maggio 2005, n.80
Informiamo che i dati pubblicati nella presente scheda vengono trasmessi ed acquisiti dal portale vendite pubbliche nel rispetto del D.M. 5.12.2017 e la successiva pubblicazione delle specifiche tecniche nella G.U. N.16 del 20-1-2018 – che attesta la piena funzionalità dei servizi del portale delle vendite pubbliche. La società non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità dei dati trasmessi dal suddetto portale né in relazione alla documentazione ufficiale fornita dagli organi della procedura e/o in relazione alla mancata omissione di dati sensibili come da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali G.U. n. 47 del 25/02/2008 e da normativa GDPR, regolamento (UE) n. 2016/679.