Abitazione in villini
Descrizione:
Quota pari a 1/1 del diritto di intera proprietà su villino in edificio plurifamiliare sito in Roma, Zona Infernetto, Via Braies n. 7-9, piano T-1-2, composto al piano terra da cucina (urbanisticamente illegittima) e soggiorno; al primo piano da due camere da letto, due bagni e disimpegno; al secondo piano da soffitta non abitabile; oltre giardino di proprietà esclusiva, dal quale si accede alla cantina abusiva ed urbanisticamente illegittima, sita al piano seminterrato.
La superficie complessiva urbanisticamente legittima è di 73 mq. circa.
Identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio n. 1117, part. 1703, sub. 505 e 511 graffati, cat. A/7, cl. 5, z.c. 6, consistenza 6 vani, r.c. 1.053,57 €.
Confina con affaccio su via Braies, villino censito con il sub 509 e villino censito con il sub 512, salvo altri.
Costruito in virtù di concessione edilizia n. 549/C del 10/07/1996 e successiva concessione in sanatoria n. 30/CS del 23/02/2000. L’immobile non risulta allo stato regolare ai sensi della legge n° 47/1985, non essendovi corrispondenza tra lo stato dei luoghi ed i titoli edilizi e la planimetria catastale.
Risultano, infatti, le seguenti modifiche, illegittime e non sanabili:
- ampliamento per la realizzazione del vano cucina al piano terra e dei bagni al primo
piano;
- trasformazione del garage in soggiorno (porzione dell’attuale sub. 511);
- realizzazione del piano sottotetto non previsto nel progetto;
- variazione dei prospetti.
Per tali variazioni sostanziali all’originario progetto assentito dal Comune di Roma è stata presentata domanda di concessione edilizia in sanatoria prot. 21820 del 16/02/2004, per la quale, l’Ufficio Condono ha inviato un preavviso di diniego.
È stato, inoltre realizzato abusivamente un ulteriore aumento volumetrico (non ricompreso nella suddetta istanza, e comunque non sanabile a detta dell’esperto stimatore), consistente nella realizzazione di una cantina totalmente interrata.
Considerati sia il vincolo paesaggistico che quello archeologico gravanti sul lotto di terreno in cui ricade il bene, si esclude la possibilità di sanare le opere abusive attraverso un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del TU 380/01 (ex art. 13 della L.47/85). I costi per le opere di rispristino del legittimo status quo ante sono stati considerati nella determinazione del prezzo di vendita.
Certificato di agibilità non rinvenuto.
Formalità pregiudizievoli non cancellabili dal G.E.:
- Atto d’obbligo trascritto in data 01/07/1999 formalità n. 53030 reg. gen./ reg. part. 32577 a favore di Comune di Roma;
- Atto d’obbligo trascritto in data 07/09/1999 formalità n. 71037 reg. gen./44125 reg. part. a favore di Comune di Roma;
- Atto d’obbligo trascritto in data 19/07/2002 formalità n. 83266 reg. gen. / 55110 reg. part. a favore di Comune di Roma.
Stato di occupazione: occupato dall’esecutata che vi abita (non potrà essere disposta la liberazione prima del decreto di trasferimento).
Il tutto come meglio descritto nell’elaborato peritale depositato in atti.
Dati catastali:
Sezione
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Foglio
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Particella
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Subparticella
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Subalterno
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Subalterno2
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Graffato
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| 1117 | 1703 | | | | |