Lo scopo delle aste giudiziarie è quello di giungere alla vendita di un immobile pignorato, al fine di soddisfare, con il ricavato, uno o più creditori. Soprattutto se ci sono più persone che attendono la soddisfazione del proprio credito, la procedura di riparto può essere più complessa del previsto: cerchiamo di comprendere come vengono distribuiti i proventi tra creditori e debitore e, dunque, a chi vanno i soldi di una casa all'asta.
A norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile, il delegato alla vendita entro 30 giorni dal versamento del saldo prezzo deve presentare il progetto di distribuzione (anche chiamato piano di riparto o piano di ripartizione) in cancelleria dandone comunicazione ai creditori intervenuti nella procedura. Questa operazione rappresenta il momento più importante nel processo di distribuzione del ricavato delle aste giudiziarie.
Il delegato inizia individuando la massa attiva disponibile, ossia ciò che residua dal prezzo di vendita una volta tolte le spese, che possono includere i compensi di custode e delegato, l'onorario del perito, le imposte obbligatorie, gli oneri di cancellazione delle ipoteche e altre spese eventualmente connesse all'immobile. Una volta calcolata la massa attiva, il delegato stila l'elenco dei creditori e stabilisce l'ordine di soddisfazione degli stessi. Il piano di riparto così elaborato viene quindi depositato presso il tribunale e discusso in udienza per l'approvazione entro 10 giorni.
La ripartizione dei crediti segue, ovviamente, delle regole ben precise: è la legge stessa, attraverso sezioni dedicate dal codice civile, a stabilire l'ordine di priorità con cui i creditori devono essere soddisfatti.
Se il creditore è unico, il giudice ordina semplicemente il pagamento di quanto gli spetta considerando sia il capitale che eventuali spese e interessi, mentre in presenza di più creditori, il delegato determina l'ordine di soddisfazione secondo questa scala:
Ogni categoria di creditori viene soddisfatta nell'ordine indicato, garantendo una ripartizione equa della somma ricavata dalla vendita dell'immobile all'asta.
Quando ci si chiede a chi vanno i soldi dell'asta, non si fa riferimento soltanto ai creditori, ma anche allo stesso debitore, che può a sua volta incassare parte del ricavato.
Una volta soddisfatti tutti i creditori secondo l'ordine stabilito, infatti, il giudice procede a distribuire la somma residua al debitore pignorato. Questo perché l'articolo 510, comma 4, del Codice di Procedura Civile prevede che, se c'è un residuo non necessario per soddisfare i creditori chirografari tardivi, questo viene restituito all'esecutato o al terzo che ha subito l’espropriazione del bene.
È importante sottolineare che questa somma residua è possibile solo se esiste un surplus dopo aver coperto tutti i debiti. In caso contrario, il debitore, oltre alla perdita del bene pignorato e venduto all'asta, può rimanere responsabile del "debito residuo", e i creditori insoddisfatti potrebbero promuovere un nuovo processo esecutivo.
Come possiamo osservare, quindi, la procedura di distribuzione della somma ricavata da un'asta giudiziaria è guidata da norme chiare e dettagliate, studiate in modo da avere una gestione quanto più equa e trasparente dei proventi tra creditori e debitore e garantire il soddisfacimento dei diritti di tutti gli interessati.
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