Casa all'asta: a chi vanno i soldi della vendita?

Casa all'asta: a chi vanno i soldi della vendita?

Casa all'asta: a chi vanno i soldi della vendita?

Lo scopo delle aste giudiziarie è quello di giungere alla vendita di un immobile pignorato, al fine di soddisfare, con il ricavato, uno o più creditori. Soprattutto se ci sono più persone che attendono la soddisfazione del proprio credito, la procedura di riparto può essere più complessa del previsto: cerchiamo di comprendere come vengono distribuiti i proventi tra creditori e debitore e, dunque, a chi vanno i soldi di una casa all'asta.

 

Casa all'asta: come viene ripartita la somma tra i creditori?

A norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile, il delegato alla vendita entro 30 giorni dal versamento del saldo prezzo deve presentare il progetto di distribuzione (anche chiamato piano di riparto o piano di ripartizione) in cancelleria dandone comunicazione ai creditori intervenuti nella procedura. Questa operazione rappresenta il momento più importante nel processo di distribuzione del ricavato delle aste giudiziarie.

 

Il delegato inizia individuando la massa attiva disponibile, ossia ciò che residua dal prezzo di vendita una volta tolte le spese, che possono includere i compensi di custode e delegato, l'onorario del perito, le imposte obbligatorie, gli oneri di cancellazione delle ipoteche e altre spese eventualmente connesse all'immobile. Una volta calcolata la massa attiva, il delegato stila l'elenco dei creditori e stabilisce l'ordine di soddisfazione degli stessi. Il piano di riparto così elaborato viene quindi depositato presso il tribunale e discusso in udienza per l'approvazione entro 10 giorni.

 

La ripartizione dei crediti segue, ovviamente, delle regole ben precise: è la legge stessa, attraverso sezioni dedicate dal codice civile, a stabilire l'ordine di priorità con cui i creditori devono essere soddisfatti.

 Se il creditore è unico, il giudice ordina semplicemente il pagamento di quanto gli spetta considerando sia il capitale che eventuali spese e interessi, mentre in presenza di più creditori, il delegato determina l'ordine di soddisfazione secondo questa scala:

 

  • Creditori in prededuzione: questi crediti spesso sono rappresentati dai costi della procedura esecutiva quali compensi dei professionisti e le spese a carico della procedura che devono essere liquidati per primi
  • Creditori con privilegi speciali sugli immobili, che godono di un trattamento preferenziale in quanto i loro diritti sono direttamente legati agli immobili oggetto di asta, il privilegio speciale vale solo per gli immobili sui quali il creditore ha un diritto reale, per la parte non soddisfatta questi creditori partecipano come chirografari insieme agli altri.
  • Creditori assistiti da ipoteca: godono di una posizione di rilievo nella graduatoria dei soddisfatti poiché l'ipoteca offre loro una garanzia reale sul bene pignorato, conferendo loro priorità nella distribuzione dei proventi dell'asta.
  • Creditori con privilegiati: detengono un privilegio subordinato rispetto ai precedenti e vengono soddisfatti successivamente ai creditori con privilegi speciali e ipoteca, garantendo una sequenza organizzata nel processo di ripartizione. Il codice civile nella sezione IV dagli articoli 2777 al 2783 ter stabilisce l’ordine dei privilegi, che devono essere soddisfatti per grado.
  • Creditori chirografari tempestivi: rappresentano coloro che hanno crediti non garantiti da privilegi o ipoteche, ma che sono stati tempestivamente riconosciuti come creditori nell'ambito della procedura.
  • Creditori chirografari tardivi: i creditori non garantiti che, per varie ragioni, sono stati riconosciuti in un secondo momento durante la procedura avendo inviato l’atto di intervento nella procedura successivamente alla prima udienza.

 

Ogni categoria di creditori viene soddisfatta nell'ordine indicato, garantendo una ripartizione equa della somma ricavata dalla vendita dell'immobile all'asta.

 

Casa venduta all'asta: cosa spetta al debitore?

Quando ci si chiede a chi vanno i soldi dell'asta, non si fa riferimento soltanto ai creditori, ma anche allo stesso debitore, che può a sua volta incassare parte del ricavato.

 

Una volta soddisfatti tutti i creditori secondo l'ordine stabilito, infatti, il giudice procede a distribuire la somma residua al debitore pignorato. Questo perché l'articolo 510, comma 4, del Codice di Procedura Civile prevede che, se c'è un residuo non necessario per soddisfare i creditori chirografari tardivi, questo viene restituito all'esecutato o al terzo che ha subito l’espropriazione del bene.

 

È importante sottolineare che questa somma residua è possibile solo se esiste un surplus dopo aver coperto tutti i debiti. In caso contrario, il debitore, oltre alla perdita del bene pignorato e venduto all'asta, può rimanere responsabile del "debito residuo", e i creditori insoddisfatti potrebbero promuovere un nuovo processo esecutivo.

 

Come possiamo osservare, quindi, la procedura di distribuzione della somma ricavata da un'asta giudiziaria è guidata da norme chiare e dettagliate, studiate in modo da avere una gestione quanto più equa e trasparente dei proventi tra creditori e debitore e garantire il soddisfacimento dei diritti di tutti gli interessati.

Pubblicato il 07/06/2024