Descrizione:
Quota pari a 1/1 del diritto di piena proprietà su porzione immobiliare facente parte del
fabbricato sito nel Comune di Roma (RM), Quartiere Casaletto/Colli Portuensi (Municipio
Roma XII), Via del Casaletto n. 151, Edificio “C”, e precisamente:
Appartamento posto al piano quinto, distinto con il numero interno 15 (quindici)
composto da un monolocale parzialmente separato in due ambienti soggiorno e
camera da letto, bagno, cucina ed annessa terrazza; confinante con distacco su Via del
Casaletto, cabina ascensore, distacco verso edificio B e condominio di via del Casaletto
n. 147, stenditoio e terrazzo condominiale, salvo altri; corredato da un locale ripostiglio
al medesimo piano, a confine con lavatoio, scale, terrazzo condominiale, salvo altri.
Il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma foglio 457, particella 1122, sub. 16,
Via del Casaletto n. 151, Edificio C, interno 15, piano 5, z.c. 4, categ. A/2, classe 3, consistenza
3 vani, superficie catastale totale euro 58 mq – totale escluse aree scoperte euro 44 mq, rendita
catastale euro 728,20.
Quanto in oggetto viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti gli
annessi e connessi, adiacenze, dipendenze e pertinenze, accessioni, usi, diritti azioni e ragioni,
servitù attive e passive nonché diritti di comproprietà sulle cose e parti comuni all’intero
fabbricato di cui fa parte la sopra descritta porzione immobiliare, a norma di legge e
convenzione. Per la porzione immobiliare in esame risultano essere state rilasciate le concessioni in sanatoria
n. 98936 e 98934 del 19/3/1998 ed il certificato di abitabilità n. 45271 del 26/4/2006.
Non sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale per la presenza di
superfetazioni consistenti nella realizzazione di una veranda, tinello e cabina armadio, prive di
titolo abilitativo e non sanabili. Al fine di ripristinare la originaria consistenza del bene sarà
necessario procedere mediante Scia di ripristino i cui relativi costi - a carico dell’aggiudicatario
- quantificati nella misura di euro 13.000,00= sono stati detratti dal valore finale del bene (cfr.
paragrafi “consistenza”, “dati catastali/corrispondenza catastale” - “regolarità edilizia” della
perizia estimativa).
Si segnala, altresì, che il compendio immobiliare - antecedentemente al pignoramento - ha
costituito oggetto di Istituzione di Trust (atto del 1/6/2010 - trascritto il 24/6/2010 ai nn. 44795 e
44796 di reg. part.). Avverso detto trasferimento è stato promosso giudizio recante RG
5871/2011 (Trib. RM. - Giudice dott.ssa Antonella Di Tullio), che si è concluso con la sentenza
n. 14615/2014 pubbl. il 5/7/2014, in virtù della quale è stata dichiarata la inefficacia di detto atto
(annotata con formalità n. 11101 del 15/9/2022); statuizione giudiziale passata in giudicata.
Pertanto sull’immobile gravano - ex artt. 2652, n. 5) c.c. e 2909 c.c. - domanda giudiziale di
revoca atti trascritta in data 4/3/2011, al n. 13356 reg. part., nonché domanda giudiziale di revoca
di atti trascritta in data 26/11/2013, al n. 82115 reg. part.
Trattasi di formalità non pregiudizievoli per l’aggiudicatario e che non saranno annotate di
cancellazione con l’emanando decreto di trasferimento.
Il sopra descritto bene è - allo stato - in discreto stato di conservazione.
Stato di occupazione: (l’immobile è occupato dall’esecutato che vi abita (non potrà essere
disposto il rilascio prima del decreto di trasferimento).
Il tutto come meglio ed ulteriormente descritto nell’elaborato peritale in atti al quale espressamente
si rinvia.